Regolamento
interno della Borsa Merci di Roma
Art. 1
Definizioni
Nel testo del presente Regolamento alcuni organi e alcune fonti
normative vengono indicate in modo abbreviato. Il preciso significato
di esse è il seguente:
- Per Regolamento Generale si intende il Regolamento Generale
della Borsa Merci di Roma approvato con Decreto Ministeriale del
22 aprile 1954;
- Per Regolamento Interno si intende il presente Regolamento;
- Per Deputazione, Comitato e Commissioni si intendono rispettivamente
la Deputazione della Borsa Merci di Roma, il Comitato della Borsa
Merci di Roma e le Commissioni per la rilevazione dei prezzi di
cui all'art. 24 del Regolamento Generale della Borsa Merci di
Roma;
- Per Azienda si intende l'Azienda Romana per i Mercati, Azienda
Speciale della Camera di Commercio di Roma.
Accesso in Borsa e funzionamento della Borsa
Art. 2
Biglietto d'ingresso
L'accesso in Borsa è soggetto al pagamento di un biglietto
d'ingresso il cui importo è determinato dall'Azienda. Sono
esentati dal pagamento del biglietto di cui sopra:
- I titolari di tessere di abbonamento;
- I componenti gli Organi di Borsa e le Commissioni;
- Gli assegnatari di cabine e tavoli;
- Le scolaresche e le persone in visita di istruzione.
Art. 3
Tessere gratuite
A seguito dell'assegnazione di una postazione di lavoro e della
sottoscrizione del relativo contratto di locazione, la ditta
assegnataria può ricevere delle tessere gratuite di cui una
intestata al titolare e le altre a collaboratori della ditta designati
dal predetto titolare. Per collaboratore si intende un dipendente
della ditta stessa o comunque un soggetto con il quale è in corso un
rapporto di collaborazione continuativa. In nessun caso potranno
essere indicati, quali collaboratori, titolari di società operanti
nel settore. Il numero delle tessere gratuite, in base
al tipo di postazione di lavoro occupata, verrà assegnato
come segue:
Cabina - 1 per il titolare + 2 per i collaboratori;
Tavolo - 1 per il titolare + 1 per il collaboratore.
Art. 4
Ispezioni
Qualora si presenti l'opportunità, su richiesta dei Presidenti
degli Organi di Borsa o del Direttore di Borsa, possono essere
disposte ispezioni per accertare, fra i frequentatori presenti nei
locali, il possesso dei titoli che autorizzano l'ingresso in Borsa;
chi ne sarà trovato sprovvisto verrà allontanato,
a meno che non regolarizzi immediatamente la sua posizione.
Giorni di mercato
Art. 5
Giorni nei quali non si effettua il mercato
Qualora, a causa della prossimità di giornate festive o per
altri fatti, si possa prevedere una presenza di operatori particolarmente
limitata tale da compromettere lo svolgimento dell'attività
borsistica, la Deputazione può decidere di non effettuare
il giorno di mercato dandone comunicazione motivata alI'Azienda
in tempo utile per l'adozione dei provvedimenti di competenza, tra
i quali la comunicazione agli operatori della prevista sospensione
dell'attività borsistica, da effettuarsi nel giorno di mercato
precedente la sospensione stessa. In ogni caso il giorno di mercato
non può essere sospeso per tre volte consecutive.
Art. 6
Giorni nei quali non si pubblica il listino
Indipendentemente dal caso contemplato dall'articolo precedente,
qualora le condizioni del mercato siano tali da far ritenere che
i prezzi indicati nel listino non siano rappresentatividel sistema
dei prezzi e sarebbe pertanto compromessa la funzione del listino
stesso, il Comitato può deliberare di non effettuare la pubblicazione
dandone comunicazione motivata al Presidente dell'Azienda. In ogni
caso la pubblicazione del listino non può essere sospesa
per tre volte consecutive.
Disposizioni circa le cabine e i tavoli
Art. 7
Assegnazione delle cabine e dei tavoli
Le cabine e i tavoli vengono assegnati dall'Azienda, dietro richiesta
scritta degli interessati e compatibilmente con i posti vacanti
o lo spazio disponibile. Nel caso di un numero maggiore di richiedenti
rispetto alla disponibilità, si provvederà tenendo
conto della situazione economico-finanziaria delle ditte, della
loro importanza sul mercato locale e del tipo di prodotti trattati;
a parità sostanziale di tali condizioni prevarrà il
criterio della data di presentazione delle domande stesse.
Art. 8
Dichiarazione degli interessati
AI momento in cui la ditta prende possesso della cabina o del tavolo
assegnatogli dovrà compilare una dichiarazione dalla quale
risulti la volontà di usufruire del servizio, assoggettandosi
al Regolamento Generale ed al presente Regolamento Interno.
Art. 9
Pagamento del canone
Il pagamento del canone, la cui entità è determinata
dall'Azienda, avviene in un'unica soluzione entro il 31/7 di ciascun
anno. Qualora la cessione in uso della postazione di lavoro avvenga
in corso d'anno, il contratto avrà decorrenza dal primo giorno
del mese successivo a quello della stipula e l'intero corrispettivo
dovuto, commisurato a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di godimento,
dovrà essere corrisposto contestualmente alla firma del contratto.
Art. 10
Decadenza dell'assegnazione
L'assegnazione delle cabine e dei tavoli ha durata annuale ed è
soggetta a rinnovo tacito. L'Azienda può dichiarare in ogni
momento la decadenza dall' assegnazione:
- allorché l'interessato, risultato moroso nel pagamento
del canone, non provveda ad estinguere il proprio debito nel termine
fissatogli dall'Azienda con formale lettera di diffida;
- quando il Comitato di Borsa, eseguiti gli opportuni accertamenti,
rilevi il mancato utilizzo della struttura da parte dell'operatore
(assenze prolungate ecc.);
- quando l'operatore incorra in sanzioni previste dal Regolamento
Generale che siano tali da rendere incompatibile la conservazione
della cabina o del tavolo;
- quando, per motivi tecnici, il tavolo o la cabina debbano essere
utilizzati per fini di utilità generale (ristrutturazione
dei locali, impianto di nuovi servizi ecc.); in questi casi e
in ogni altra circostanza nella quale ciò sia ritenuto
opportuno nell'interesse generale, l'Azienda può disporre
il trasferimento, qualora possibile, dell'assegnatario da una
postazione di lavoro ad un'altra oppure lo spostamento del tavolo
in un altro spazio.
Art. 11
Subentro nell'assegnazione di tavoli e cabine
Non è permesso che, anche con il consenso dell'interessato,
la cabina o il tavolo siano impiegati da una ditta diversa da quella
che ha ottenuto l'assegnazione. L'Azienda, dietro richiesta e
qualora esistano fondati motivi, può disporre deroghe di
volta in volta.
Art. 12
Fornitura degli arredi
Le cabine ed i tavoli vengono forniti completi di quegli arredi
ed accessori inventariati dalla Camera di Commercio e di proprietà
della stessa. L'assegnatario può integrare l'arredamento
con materiali di sua proprietà, sia mobilia che articoli
pubblicitari, purché siano di facile rimozione e non causino
molestie di alcun tipo agli altri frequentatori della Borsa.
Art. 13
Pluralità di giorni di mercato
Qualora la Camera di Commercio intenda stabilire l'effettuazione
di più giorni di mercato, ciascuno relativo alla trattazione
di merci e beni di tipo differente, la stessa cabina o tavolo possono
essere occupati da operatori diversi.
Art. 14
Responsabilità dell'Azienda
L'Azienda non risponde di alcuna sottrazione o danneggiamento degli
arredi delle cabine, dei tavoli e dei materiali in essi contenuti,
che sono affidati all'esclusiva cura e custodia degli interessati.
Nei periodi di chiusura dei locali, la responsabilità è
limitata a quanto previsto in proposito dal Codice Civile. Qualora
l'assegnatario rinunci ad occupare la cabina o il tavolo, è
tenuto a rimuovere dai locali della Borsa tutto quanto risulti
di sua proprietà. In caso contrario, dopo diffida comunicata
con raccomandata A.R., l'Azienda disporrà del materiale abbandonato
secondo quanto previsto dai regolamenti di economato della Camera
di Commercio di Roma. Questa norma si applica anche nei casi di
decadenza previsti dall'art. 10 del presente Regolamento.
Rilevazione dei prezzi
Art. 15
Accertamento dei prezzi
L'accertamento dei prezzi avviene in contraddittorio fra i componenti
del Comitato sulla base delle transazioni operate sulla piazza di
Roma. Su richiesta del Presidente o della maggioranza del Comitato
ciascun componente ha l'obbligo di esibire al Direttore fatture o altre prove
documentali relative alle transazioni svolte nella stessa giornata
o nella settimana precedente.
Art. 16
Assenze
I componenti del Comitato che, senza giustificato motivo, non partecipino
a quattro riunioni consecutive, vengono dichiarati decaduti e sostituiti
con provvedimento della Camera di Commercio, su richiesta del Comitato.
Il principio della decadenza a seguito di quattro assenze consecutive
si applica anche ai componenti della Deputazione di Borsa.
Art. 17
Commissioni
Possono essere nominati componenti delle Commissioni di cui all'art.
24 del Regolamento Generale esperti nei vari settori merceologici.
L'istituzione delle Commissioni e la nomina degli esperti è
di competenza della Camera di Commercio.
Il Listino di Borsa
Art. 18
Modificazioni al listino
In tutti i casi che non rientrino fra quelli previsti dall'art.
23 del Regolamento Generale, le modifiche delle definizioni del
listino relative alle merci trattate in Borsa e delle quali vengono
riportati i prezzi, sono determinate dalla Deputazione sentito il
Comitato. Le modificazioni di carattere formale e contingente che
non alterano il testo nella sua sostanza vengono eseguite dal Comitato.
Art. 19
Distribuzione del listino
Il listino di Borsa viene distribuito gratuitamente a chiunque ne
faccia richiesta presso i locali della Borsa Merci. Nel caso di
invio a domicilio l'Azienda fissa un prezzo di abbonamento.
Il listino viene inviato gratuitamente, dietro richiesta scritta,
a:
- Enti Pubblici ed Organi dello Stato;
- Componenti degli Organi di Borsa;
- Enti di Diritto Pubblico italiani e stranieri (Istituti di
Credito, Enti di Sviluppo, Ambasciate ecc.).
Disposizioni varie
Art. 20
Direzione della Borsa
Il funzionario dell'Azienda al quale è affidata la direzione
della Borsa Merci esercita le seguenti specifiche funzioni:
- ha in attribuzione la Segreteria degli Organi di Borsa;
- cura e mantiene i collegamenti fra l'Ente Camerale, l'Azienda
e gli Organi di Borsa e i singoli operatori. Ogni richiesta ed
osservazione in merito al funzionamento delle strutture dovrà
essere rivolta allo stesso;
- cura i rapporti fra l'Azienda e l'Associazione Granaria di
Roma e dell'Italia Centrale;
- determina le modalità e le precedenze per l'utilizzazione
delle strutture e dei servizi di Borsa.
Art. 21
Consultazione di pubblicazioni specializzate
I quotidiani e periodici economici, i listini, i bollettini ecc.
che pervengono alla Borsa sono liberamente consultabili dagli operatori.
L'Azienda non assume alcuna responsabilità in caso di ritardi
nell'arrivo delle pubblicazioni in parola, né dei mancati
recapiti o sospensioni dell'invio delle stesse.
Art. 22
Analisi di campioni
A richiesta, la Borsa Merci può provvedere alla consegna
ed al ritiro di campioni di merci da far analizzare nel laboratorio
chimico-merceologico della Camera di Commercio, ma non assume alcuna
responsabilità sull'esito e sui tempi connessi all'analisi.
Art. 23
Uso di attrezzature speciali
Eventuale materiale tecnico (rilevatori del peso specifico e dell'umidità
dei cereali ecc.) di proprietà della Camera di Commercio
può essere messo a disposizione degli interessati che ne
facciano richiesta. Durante il periodo di utilizzazione ogni responsabilità
per l'integrità e l'uso corretto delle attrezzature grava
sul richiedente.