Regolamento della Borsa Merci di Roma
(approvato con Decreto Ministeriale del 22.4.1954)
Mercato dell'effettivo
Capo I
Istituzione. Scopo e vigilanza
Art. l
La Borsa merci di Roma, istituita con decreto del Presidente della
Repubblica in data 16 luglio 1951, è regolata dalle disposizioni
della legge 20 marzo 1913, n. 272, del relativo regolamento approvato
con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, e delle successive modificazioni,
in quanto applicabili, nonché dalle disposizioni del presente
regolamento o dei regolamenti speciali di Borsa.
Art. 2
La Borsa è il luogo di incontro per lo svolgimento delle
contrattazioni di merci, di prodotti e di servizi che possono
formare oggetto di scambio, esclusi i beni le cui negoziazioni
in base alle disposizioni vigenti si svolgono presso le Borse
valori.
Art. 3
La Borsa è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'industria
e del commercio e della Camera di commercio, industria e agricoltura
di Roma. La stessa Camera provvede all'amministrazione della Borsa.
Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, il Presidente della
Camera di commercio, industria e agricoltura ed i funzionari della
stessa a ciò espressamente delegati, hanno libero accesso
in tutti i locali della Borsa. La stessa facoltà hanno
pure i funzionari del Ministero della industria e del commercio
incaricati di funzioni di vigilanza. Le spese necessarie all'esplicazione
delle funzioni predette sono a carico della Camera di commercio,
industria e agricoltura.
Art. 4
Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche
nel caso che la gestione della Borsa sia data in concessione ai
sensi dell'art. 7 del regolamento approvato con regio decreto
4 gennaio 1925, n. 29. In tal caso gli enti concessionari, indipendentemente
dagli obblighi contenuti nell'atto di concessione, hanno l'obbligo
di sottoporre i loro statuti e i loro regolamenti interni all'approvazione
della Camera di commercio, industria e agricoltura.
Capo II
La Deputazione
Art. 5
La Deputazione è composta di sette membri effettivi e di
tre membri supplenti. Essi sono nominati dal Ministro per l'industria
e il commercio e durano in carica un anno. La nomina di cinque
dei suddetti membri effettivi e di tre membri supplenti è
fatta su designazione della Camera di commercio, industria e agricoltura,
la quale deve scegliere le persone da designare fra gli appartenenti
alla categoria interessata all'attività della Borsa.
Art. 6
La Deputazione elegge, fra i suoi membri effettivi, il presidente.
Le deliberazioni sono valide allorché sono prese con la
presenza di almeno cinque membri ed a maggioranza assoluta dei
presenti. I membri supplenti hanno facoltà di assistere
a tutte le adunanze della Deputazione, essi hanno però
diritto a voto soltanto quando sostituiscono membri effettivi
assenti. La Deputazione tiene di regola le sue sedute nei locali
della Borsa. Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal funzionario
della stessa Camera all'uopo delegato.
Art. 7
La Deputazione sorveglia l'andamento della Borsa e provvede perché
siano osservate le leggi ed i regolamenti vigenti. Contro le deliberazioni
della Deputazione è ammesso ricorso alla Camera di commercio,
industria e agricoltura entro cinque giorni dalla comunicazione.
Contro la decisione della Camera può proporsi ricorso al
Ministro per l'industria e il commercio entro dieci giorni dalla
comunicazione.
Capo III
Il Comitato di Borsa
Art. 8
Un Comitato, nominato annualmente dalla Camera di commercio, industria
e agricoltura, ha il compito:
- di vigilare affinché i mediatori non eccedano dai
limiti delle loro facoltà;
- di denunciare alla Deputazione di Borsa i mediatori e gli
operatori in genere che, nella esplicazione della loro attività
di Borsa, contravvengono alle leggi e ai regolamenti;
- di sovraintendere alla polizia della Borsa nell'assenza della
Deputazione, con l'obbligo di riferire ad essa sul loro operato;
- di proporre alla Camera di commercio, industria e agricoltura
la formazione di contratti-tipo, di regolamenti tecnici, peritali
o arbitrali;
- di provvedere all'accertamento dei prezzi per la formazione
del listino di Borsa di cui all'art. 24;
- di svolgere tutte le altre mansioni che le leggi ed i regolamenti
attribuiscono al sindacato dei mediatori.
Art. 9
Il numero dei membri del Comitato di Borsa è determinato
dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, sentito il
parere della Deputazione. I membri del Comitato sono scelti fra
i mediatori, commercianti, industriali e produttori. La funzione
di membro del Comitato è incompatibile con quella di componente
della Deputazione. Il Comitato elegge nel proprio seno un presidente
ed, eventualmente, un vicepresidente.
Capo IV
Ingresso in Borsa
Art. 10
L'ingresso in Borsa è regolato dalla legge e dai regolamenti.
Chiunque (industriale, commerciante, agricoltore o mediatore)
chiede di essere ammesso in Borsa deve nella domanda dichiarare
di assoggettarsi alle disposizioni del presente regolamento e,
in particolare, alle disposizioni relative all'obbligo dell'arbitrato.
Art. 11
La Camera di commercio, industria e agricoltura determina i diritti
dovuti per il rilascio delle tessere d'ingresso. Essa determina
altresì i diritti dovuti per l'uso dei telefoni, dei tavoli,
delle cabine e di ogni altro servizio posto a disposizione degli
operatori di Borsa.
Art. 12
Oltre che nei casi previsti dalla legge, sono esclusi dalla Borsa
coloro che non eseguono le decisioni arbitrali di Borsa emesse
nei loro confronti.
Art. 13
I provvedimenti di esclusione dalla Borsa, nonché quelli
di revoca dell'esclusione stessa debbono dalla Deputazione essere
comunicati a tutte le altre Borse della Repubblica.
Capo V
La mediazione
Art. 14
I mediatori hanno l'obbligo di fornire alle Camere di commercio,
industria e agricoltura e alla Deputazione di Borsa tutte le informazioni
relative all'attività da essi svolta in Borsa.
Art. 15
I compensi dovuti ai mediatori iscritti per gli uffici pubblici
loro riservati, nonché le tariffe per le mediazioni di
Borsa, sono quelli risultanti da apposita tabella.
CAPO VI
Le contrattazioni
Art. 16
Gli affari conclusi nella Borsa e con riferimento alle condizioni
e agli usi di essa sono sottoposti alle disposizioni del presente
regolamento e dei regolamenti speciali della Borsa medesima.
Art. 17
Nei locali della Borsa si svolgono le contrattazioni relative
alle compra-vendite a trattativa privata su semplice denominazione
o su campione o in base a certificato d'origine o di qualità
con l'adozione di contratti tipo e con patti liberamente convenuti.
La Camera di commercio, industria e agricoltura, sentita la Deputazione
di Borsa, può determinare per alcuni prodotti, merci e
servizi nomenclature con le relative caratteristiche merceologiche
e tecniche e stabilire, in relazione a ciascuna di esse, le modalità
di esecuzione dei relativi contratti, salvo patto contrario.
Art. 18
Le compra-vendite coattive e le aste pubbliche previste dal Codice
civile sono eseguiteda mediatori iscritti. L'avviso d'asta o di
esecuzione coattiva deve contenere le modalità dell'esecuzione.
Art. 19
Entro la prima quindicina del dicembre di ciascun anno la Camera
di commercio, industria e agricoltura, sentiti la Deputazione
e il Comitato di Borsa, compila il calendario della Borsa per
l'anno successivo e lo sottopone all'approvazione del Ministero
dell'industria e del commercio. Il calendario può limitare
i giorni destinati alle riunioni della Borsa a determinati giorni
della settimana.
Capo VII
Le consegne, i pagamenti e la costituzione in mora
Art. 20
Per i contratti conclusi nella Borsa o con espresso riferimento
alla Borsa stessa, valgono, salvo diversa pattuizione, i seguenti
termini per la consegna o il ritiro delle merci o dei prodotti
e per il pagamento del prezzo.
- nel caso che la consegna e il ritiro siano stati convenuti
con la clausola "immediato" o "prontissimo", essi debbono essere
eseguiti entro il terzo giorno non festivo successivo alla conclusione
del contratto. Trascorso infruttuosamente tale termine, la costituzione
in mora deve essere fatta con telegramma di diffida ad adempiere
l'obbligo predetto entro 24 ore;
- nel caso che la consegna o il ritiro siano stati convenuti
con la clausola "pronto", i termini predetti sono rispettivamente
di giorni otto e di ore 48;
- nel caso che siano stati convenuti la consegna o il ritiro
differiti, se essi non siano eseguiti nel termine convenuto,
la costituzione in mora deve essere fatta con telegramma di
diffida ad adempiere l'obbligo predetto entro 48 ore;
- nel caso che sia stato convenuto il pagamento anticipato,
la costituzione in mora deve essere fatta con telegramma di
diffida ad adempiere l'obbligo predetto entro 24 ore;
- nel caso che sia stato convenuto il pagamento contro fattura
o al mercato successivo alla consegna, trascorso tale termine,
la costituzione in mora deve essere fatta con telegramma ad
adempiere l'obbligo predetto entro 48 ore.
Nella determinazione dei giorni utili per la consegna o
il ritiro delle merci o dei prodotti non si computano i giorni
festivi. Il termine consentito con la diffida ad eseguire
la consegna, il ritiro o il pagamento decorre dall'inizio
del giorno successivo a quello della spedizione del telegramma
e nel decorso di esso non si comprendono i giorni festivi.
Art. 21
Trascorso tale termine consentito con la diffida o, in mancanza,
otto giorni dal termine fissato, ai sensi delle disposizioni dell'articolo
precedente, per la consegna e il ritiro delle merci o dei prodotti
o per il pagamento del prezzo, il contratto si risolve e la parte
adempiente ha diritto a chiedere l'esecuzione coattiva o comunque
il risarcimento del danno.
Art. 22
Nei contratti a consegne differite ripartite a mesi ed a date
determinate, le eventuali contestazioni su una consegna, anche
se seguite da esecuzione coattiva, non pregiudicano il diritto
alle consegne ulteriori.
Capo VIII
Il listino di Borsa
Art. 23
Le merci, i prodotti ed i servizi che formano oggetto del listino
sono determinati dalla Camera di commercio, industria e agricoltura,
sentita la Deputazione di borsa.
Art. 24
L'accertamento dei prezzi per la formazione del listino è
fatto dal Comitato di borsa con l'intervento di almeno un componente
della Deputazione. Il Comitato può valersi per il compimento
delle relative operazioni di una o più commissioni presiedute
ciascuna da un membro del Comitato, assistito da un funzionamento
della Camera di commercio, industria e agricoltura.
Art. 25
La Camera di commercio, industria e agricoltura impartisce al
Comitato criteri direttivi per la formazione del listino dei prezzi
nei limiti delle disposizioni poste dalle leggi o dai regolamenti.
La stessa Camera cura la pubblicazione del listino.
Capo IX
Componimento delle controversie
Art. 26
Le questioni insorte in dipendenza di contrattazioni e di contratti
svoltisi in borsa possono essere dalle parti deferite alla Deputazione
o al Comitato per il tentativo di composizione amichevole della
controversia. Nel caso che il tentativo di conciliazione resti
infruttuoso, la controversia, salvo che le parti per atto scritto
non convengano diversamente, è devoluta alla decisione
di un Collegio arbitrale, da nominarsi volta per volta con le
modalità determinate da un apposito regolamento arbitrale
approvato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.
Gli arbitri agiscono in ogni caso quali amichevoli compositori
e hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio
nel modo che ritengono più opportuno.