Con la presente scrittura privata, sottoscritta in due originali tra:
l'Azienda Romana per i Mercati, azienda speciale della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con sede in Roma -
Via de' Burrò, 147 - C.F. 80099790588, rappresentata dal
Presidente pro-tempore, Dott. Antonio De Amicis
e
Ragione sociale
.....................................................................
Indirizzo
......................................................................
..........
c.a.p. ................ Città ............................
Provincia ................
P.I.
......................................................................
.................
Rappresentante legale
............................................................
Premesso
- che la predetta Azienda cura, sulla base di una convenzione
stipulata con la Camera di Commercio in data 1.10.92, la gestione
diretta della Borsa Merci di Roma, istituita con decreto del
Presidente della Repubblica 16/7/1951 e regolata con Decreto
Ministeriale 22/4/1954;
- che tutte le attrezzature necessarie per il funzionamento della
Borsa Merci di proprietà della Camera di Commercio e che dalla
stessa sono state affidate all'Azienda e per l'uso cui attualmente
trovansi destinate, sono a disposizione degli operatori;
- che si rende comunque necessario disciplinare il rapporto relativo
all'uso di dette attrezzature tra gli operatori e l'Azienda speciale.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L'Azienda Romana per i Mercati concede al
Sig.................................., a far data
dal....................., l'uso di una postazione di lavoro
attrezzata all'interno dei locali della Borsa Merci consistente in
..................................... contrassegnata con il n°
.................., con la connessa facoltà di fruire dei
servizi della Borsa Merci a norma dei regolamenti e delle
disposizioni degli organi preposti alla Borsa Merci medesima.
Art. 2
La durata della cessione in uso è limitata ad un anno solare e
s'intende tacitamente rinnovata salvo disdetta da inviare almeno tre
mesi prima della scadenza.
Art. 3
Il corrispettivo, stabilito dal Consiglio di Amministrazione
dell'Azienda, è fissato per l'anno ............ in ragione di
€ ............................ + I.V.A. che dovrà essere
versato in una unica soluzione e precisamente entro e non oltre il 31
luglio.
Art. 4
Qualora la cessione in uso della postazione di lavoro avvenga in
corso d'anno, il contratto avrà decorrenza dal primo giorno
del mese successivo a quello della stipula e l'intero corrispettivo
dovuto - commisurato a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di
godimento - dovrà essere corrisposto contestualmente alla
firma del presente atto.
Art. 5
In caso di disdetta o di cessato uso per qualsiasi motivo, la
postazione di lavoro dovrà essere resa prontamente disponibile
mediante la rimozione dalla stessa di eventuali effetti di
proprietà dell'operatore il quale, inoltre, dovrà
comunque corrispondere il canone relativo all'intero anno solare in
cui viene data la disdetta.
Art. 6
L'operatore ha la piena disponibilità, unitamente agli
eventuali coassegnatari, della postazione di lavoro limitata comunque
ai giorni stabiliti dal calendario delle contrattazioni e alle ore di
apertura della Borsa. Negli altri giorni è prevista
l'utilizzazione della postazione in questione per altre
finalità.
Art. 7
L'operatore non può apportare alcuna modifica strutturale alla
postazione di lavoro né installarvi quadri, cartelli
pubblicitari etc. e comunque deve evitare qualunque intervento che
potrebbe limitarne l'uso da parte di altri operatori.
Art. 8
Gli eventuali danni causati da un uso improprio dell'attrezzatura
saranno addebitati all'operatore stesso.
Art. 9
Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Generale, l'operatore si
impegna ad assoggettarsi alle disposizioni del Regolamento stesso e,
in particolare, alle disposizioni relative all'obbligo dell'arbitrato.
Art. 10
Per quanto non previsto dal presente atto si rinvia alle norme
regolamentari (Regolamento Generale approvato con Decreto
Ministeriale del 22/4/54 e Regolamento Interno adottato con delibera
del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Romana per i Mercati in
data 20/9/95).
Art. 11
La registrazione del presente atto, ai sensi dell'art. 5 - 2°
comma D.P.R. 26 aprile n° 131, è prevista solo in caso
d'uso.