contratto di accreditamento


Con la presente scrittura privata, sottoscritta in due originali tra: ARM - Azienda Romana Mercati, Azienda speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con sede in Roma - Via de' Burrò, 147 - C.F. 08780771005, rappresentata dal Presidente pro-tempore, Vitangelo Tizzano

e

DENOMINAZIONE SOCIETA'
INDIRIZZO SEDE LEGALE
P. IVA - RAPPRESENTANTE LEGALE

 

PREMESSO

- che la predetta Azienda cura, sulla base di una convenzione stipulata con la Camera di Commercio in data 1.10.92, la gestione diretta della Borsa Merci di Roma, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 16/7/1951 e regolata con Decreto Ministeriale 22/4/1954;
- che gli arredi e le attrezzature di proprietà della Camera di Commercio, necessari al funzionamento della Borsa Merci a disposizione degli operatori, sono stati dalla stessa affidati all'Azienda per l'uso cui attualmente si trovano destinati;
- che si rende necessario disciplinare il rapporto relativo all'uso delle attrezzature e dei materiali d'arredo di cui ai due precedenti punti tra gli operatori e l'Azienda Speciale.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
L'Azienda Romana per i Mercati concede al Sig.................................., a far data dal....................., l'uso di una postazione di lavoro attrezzata all'interno dei locali della Borsa Merci consistente in (barrare la casella desiderata):

  • un tavolo di 90 cm di diametro con relative sedie;
  • una cabina piccola con piano di lavoro di circa 2 mq;
  • una cabina grande con piano di lavoro di circa 3 mq;

con linea telefonica passante e segreteria telefonica attiva nei giorni di chiusura del mercato, contrassegnata con il n° .................., con la connessa facoltà di fruire dei servizi della Borsa Merci a norma dei regolamenti e delle disposizioni degli organi preposti alla Borsa Merci medesima.

Art. 2
La durata della cessione in uso è limitata ad un anno solare e s'intende tacitamente rinnovata salvo disdetta da inviare almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 3
Il corrispettivo, stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, è fissato per l'anno ............ in ragione di € ............................ + I.V.A. e dovrà essere versato in una unica soluzione, precisamente entro e non oltre il 31 luglio.

Art. 4
Qualora la cessione in uso della postazione di lavoro avvenga in corso d'anno, il contratto avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della sottoscrizione e l'intero corrispettivo dovuto - commisurato a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di utilizzo - dovrà essere corrisposto contestualmente alla firma del presente atto.

Art. 5
In caso di disdetta o di cessato uso per qualsiasi motivo, la postazione di lavoro dovrà essere resa prontamente disponibile mediante la rimozione dalla stessa di eventuali effetti di proprietà dell'operatore, il quale dovrà comunque corrispondere il canone relativo all'intero anno solare in cui viene data la disdetta.

Art. 6
L'operatore ha la piena disponibilità della postazione di lavoro limitata comunque ai giorni stabiliti dal calendario delle contrattazioni e alle ore di apertura della Borsa. Al titolare di postazione (cabina) che ne farà richiesta, fino ad esaurimento della disponibilità e per la durata massima di vigenza del contratto di accreditamento, verrà concesso in comodato d'uso gratuito un netbook con possibilità di consultare i servizi informativi offerti dalla Borsa e gestire una propria casella di posta elettronica.

Art. 7
L'operatore non può apportare alcuna modifica strutturale alla postazione di lavoro assegnata. Gli eventuali danni causati da un uso improprio dell'attrezzatura e degli arredi saranno addebitati all'operatore stesso.

Art. 8
Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Generale, l'operatore si impegna ad assoggettarsi alle disposizioni del Regolamento stesso e, in particolare, alle disposizioni relative all'obbligo dell'arbitrato.

Art. 9
Per quanto non previsto dal presente atto, si rinvia alle norme regolamentari (Regolamento Generale approvato con Decreto Ministeriale del 22/4/54 e Regolamento Interno adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Romana per i Mercati in data 20/9/95).

Art. 10
Tutte le eventuali controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno devolute ad un arbitro unico, in conformità del Regolamento per Arbitrato della Camera Arbitrale di Roma, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente. l'arbitro procederà in via rituale e di diritto.

Art. 11
La registrazione del presente atto, ai sensi dell'art. 5 - 2° comma D.P.R. 131/86, è prevista solo in caso d'uso.

 

Roma, ..................................

 

AZIENDA ROMANA MERCATI
Il Presidente
(...........................................)


 

 

DENOMINAZIONE SOCIETA'
Il legale rappresentante
(............................................. )

 

 


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