contratto di accreditamento


Con la presente scrittura privata, sottoscritta in due originali tra: l'Azienda Romana per i Mercati, azienda speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con sede in Roma - Via de' Burrò, 147 - C.F. 80099790588, rappresentata dal Presidente pro-tempore, Dott. Antonio De Amicis

e

Ragione sociale .....................................................................
Indirizzo ...................................................................... ..........
c.a.p. ................ Città ............................ Provincia ................
P.I. ...................................................................... .................
Rappresentante legale ............................................................

Premesso

- che la predetta Azienda cura, sulla base di una convenzione stipulata con la Camera di Commercio in data 1.10.92, la gestione diretta della Borsa Merci di Roma, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 16/7/1951 e regolata con Decreto Ministeriale 22/4/1954;
- che tutte le attrezzature necessarie per il funzionamento della Borsa Merci di proprietà della Camera di Commercio e che dalla stessa sono state affidate all'Azienda e per l'uso cui attualmente trovansi destinate, sono a disposizione degli operatori;
- che si rende comunque necessario disciplinare il rapporto relativo all'uso di dette attrezzature tra gli operatori e l'Azienda speciale.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
L'Azienda Romana per i Mercati concede al Sig.................................., a far data dal....................., l'uso di una postazione di lavoro attrezzata all'interno dei locali della Borsa Merci consistente in ..................................... contrassegnata con il n° .................., con la connessa facoltà di fruire dei servizi della Borsa Merci a norma dei regolamenti e delle disposizioni degli organi preposti alla Borsa Merci medesima.

Art. 2
La durata della cessione in uso è limitata ad un anno solare e s'intende tacitamente rinnovata salvo disdetta da inviare almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 3
Il corrispettivo, stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, è fissato per l'anno ............ in ragione di € ............................ + I.V.A. che dovrà essere versato in una unica soluzione e precisamente entro e non oltre il 31 luglio.

Art. 4
Qualora la cessione in uso della postazione di lavoro avvenga in corso d'anno, il contratto avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della stipula e l'intero corrispettivo dovuto - commisurato a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di godimento - dovrà essere corrisposto contestualmente alla firma del presente atto.

Art. 5
In caso di disdetta o di cessato uso per qualsiasi motivo, la postazione di lavoro dovrà essere resa prontamente disponibile mediante la rimozione dalla stessa di eventuali effetti di proprietà dell'operatore il quale, inoltre, dovrà comunque corrispondere il canone relativo all'intero anno solare in cui viene data la disdetta.

Art. 6
L'operatore ha la piena disponibilità, unitamente agli eventuali coassegnatari, della postazione di lavoro limitata comunque ai giorni stabiliti dal calendario delle contrattazioni e alle ore di apertura della Borsa. Negli altri giorni è prevista l'utilizzazione della postazione in questione per altre finalità.

Art. 7
L'operatore non può apportare alcuna modifica strutturale alla postazione di lavoro né installarvi quadri, cartelli pubblicitari etc. e comunque deve evitare qualunque intervento che potrebbe limitarne l'uso da parte di altri operatori.

Art. 8
Gli eventuali danni causati da un uso improprio dell'attrezzatura saranno addebitati all'operatore stesso.

Art. 9
Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Generale, l'operatore si impegna ad assoggettarsi alle disposizioni del Regolamento stesso e, in particolare, alle disposizioni relative all'obbligo dell'arbitrato.

Art. 10
Per quanto non previsto dal presente atto si rinvia alle norme regolamentari (Regolamento Generale approvato con Decreto Ministeriale del 22/4/54 e Regolamento Interno adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Romana per i Mercati in data 20/9/95).

Art. 11
La registrazione del presente atto, ai sensi dell'art. 5 - 2° comma D.P.R. 26 aprile n° 131, è prevista solo in caso d'uso.

 

Azienda Romana per i Mercati
Il Presidente
(Antonio De Amicis)

...........................................


Roma, ..................................

 

Società....................................
Il legale rappresentante
(nominativo.................................)

.............................................

 

 


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